Art. 10.
(Fondi per l'eguaglianza
delle opportunità dei giovani).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche e di istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 8 ai beneficiari individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, è a carico dei fondi di cui al citato comma 3.
      2. Per un periodo sperimentale di due anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente, entro il limite di spesa di 1.500 milioni di euro annui, in misura proporzionale al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno.
      3. Entro tre mesi dalla data di attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

          a) ad istituire con le risorse di cui all'alinea un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato «fondo», destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi

 

Pag. 19

sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dall'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

          b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

          c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 8 in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera f) del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo per la copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi sui crediti, nonché per la copertura degli oneri relativi all'eventuale attribuzione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

          d) a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 8 destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione post-secondaria qualificata;

          e) a stabilire, in assenza dei requisiti previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefìci di cui alla presente legge, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

          f) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali e delle province autonome, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e di servizi evidenziato dal documento di cui al comma 6 dell'articolo 9; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo

 

Pag. 20

1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

          g) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui alla presente legge;

          h) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

      4. Dopo la lettera o) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale, è aggiunta la seguente:

      «o-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali o delle province autonome per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani».

      5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.